Decisione 11 luglio 1951 - 14 novembre 1951, n. 47

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 11 luglio 1951 - 14 novembre 1951, n. 47

sul ricorso del Presidente della Regione contro la legge 7 marzo 1951, n. 206, concernente: « Approvazione della convenzione tra lAmministrazione finanziaria e lAutomobile Club dItalia per la riscossione delle tasse automobilistiche

 

Presidente: SCAVONETTI; Relatore: ORTONA; P.M. EULA Regione Siciliana (Avv. ORLANDO CASCIO) . Presidenza Consiglio (Avv. St. ARIAS).

 

(omissis)

Con la legge nazionale del 7 marzo 1951, n. 206, pubblicata il 9 aprile stesso anno sulla Gazzetta ufficiale, stata approvata la convenzione fra lAmministrazione finanziaria e lAutomobile Club dItalia per la riscossione delle tasse automobilistiche.

Detta convenzione intesa a regolare il servizio di riscossione delle tasse di circolazione sugli autoveicoli, autoscafi e rimorchi, dovute nel territorio nazionale; e Conferisce lincarico allAutomobile Club dItalia di riscuotere le tasse medesime e di versarle mensilmente allo Stato, presso la tesoreria provinciale di Roma, e di dar conto al Ministero delle finanze dellattivit svolta nel territorio nazionale.

La Regione Siciliana, con atto notificato il 9 maggio 1951, ha impugnato innanzi allAlta Corte il provvedimento legislativo dianzi citato, adducendo la violazione degli artt. 20, 36 e 37 dello Statuto, nonch del D.L. 12 aprile 1948, n. 507, concernente il regolamento provvisorio dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione; in quanto tali norme stabiliscono che la Regione riscuote direttamente, a mezzo dei propri organi di riscossione, i tributi di sua spettanza, e fra questi tributi debbono intendersi comprese le tasse automobilistiche; per cui lo Stato non potrebbe regolare con proprio provvedimento la percezione di detto tributo nel territorio dellisola.

Lo Stato, a mezzo dellAvvocatura generale ha dedotto in via principale che le tasse automobilistiche non sono state indicate esplicitamente nel bilancio della Regione 1947-48 e quindi non debbono essere riscosse dalla Regione a norma del D.L. 12 aprile 1948, n. 507; e che in effetti le tasse medesime spettano allo Stato, perch i relativi proventi sono destinati in parte alle provincie e per il resto alla costruzione e manutenzione delle strade nazionali, che sono a carico dello Stato anche in Sicilia, giusta lart. 17 dello Statuto.

In via subordinata ha dedotto che, non avendo ancora la Regione provveduto in merito alla riscossione delle dette tasse, questa riscossione legittimamente fatta in conformit della legge statale, salvo il regolamento definitivo dei rapporti finanziari a norma del D.L. n. 507

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

IN DIRITTO

LAlta Corte osserva preliminarmente che la questione di legittimit costituzionale della legge nazionale 7 marzo 1951, n. 206, riguarda, e pu riguardare, solo la riscossione delle tasse automobilistiche, non la ripartizione ed il conguaglio definitivo tra Stato e Regione, da effettuarsi successivamente a norma del D.L. 12 aprile 1948 n. 507.

Ora, in questi limiti, basta considerare ai fini della legittimit costituzionale della cennata legge che, come lAlta Corte ha costantemente deciso, lo Stato ha potest legislativa di provvedere nella materia tributaria, per tutto il territorio nazionale, compresa la Sicilia, e quindi sia per quanto attiene alla imposizione che alla riscossione dei tributi, salva la potest legislativa concorrente della Regione, da esplicarsi nei limiti indicati nelle decisioni medesime.

La decisione 18 ottobre 1950, n. 7, citata dalla difesa della Regione, e con la quale si riconosciuta la potest della Regione di regolare la riscossione dei tributi ad essa spettanti nellambito del territorio dellisola, si riferisce appunto al caso di una legge regionale che aveva disciplinato tale materia.

La Regione del resto, con sue leggi nn. 2 e 3 del I luglio 1947 ha pure dichiarato che la riscossione dei tributi ad essa spettanti deve avvenire attraverso gli organi preposti a tale compito, fino a quando lAssemblea regionale non abbia provveduto diversamente:

ed ha di fatto proceduto alla riscossione a mezzo di tali organi.

Pertanto, non pu dirsi costituzionalmente illegittima la legge nazionale che ha regolato la riscossione delle tasse automobilistiche, affidandola (come per il passato) ad un apposito organo (A.C.I); salva la questione successiva del versamento e della ripartizione dei tributi ai sensi della legge n. 507.

In tal modo non si verifica neppure una carenza di leggi per la riscossione in Sicilia delle cennate tasse, e non vi quindi evasione fiscale con danno della Regione medesima o dello Stato.

P. Q. M.

LAlta Corte rigetta il ricorso del Presidente della Regione Siciliana avverso la legge 7 marzo 1951, n. 206.